Chloe Associazione Culturale
Statuto

Statuto

Associazione culturale Chloe
Via Gualdo Tadino n.22 – 00181 Roma – C.F. 96512820588

STATUTO

dell’Associazione culturale Chloe

Art. 1) Sede

E’ costituita un’associazione culturale non riconosciuta sotto la denominazione “Associazione culturale Chloe” e in breve “A.C. Chloe”. Essa potrà aggiungere alla propria denominazione l’acronimo E.T.S, solo e soltanto ad avvenuta iscrizione dell’Ente al R.U.N.T.S.  di cui al D.M. n.106/2020. L’Associazione ha sede nel Comune di Roma. Le variazioni di indirizzo all’interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto e potranno essere decise con delibera del Consiglio direttivo. Essa potrà, inoltre, istituire sedi secondarie ed unità locali per lo svolgimento delle proprie attività in altri luoghi in Italia e all’estero con delibera del Consiglio direttivo.

Art. 2) Durata

L’associazione ha durata illimitata e si estinguerà nei casi previsti dalla legge e dallo statuto.

Art. 3) Scopo e Attività Istituzionali

L’Associazione è apolitica e indipendente, si ispira a principi di solidarietà, ecologia e non violenza e trae fondamento da una concezione della persona di tipo umanistico-personalistico: l’individuo è posto al centro di ogni intervento, viene concepito come libero e in grado di avere potere sui condizionamenti contestuali e ambientali; inoltre la persona è pensata come un agente creativo e responsabile, cogliendone la sua dimensione individuale e sociale. Alla base del benessere della persona c’è la consapevolezza della sua condizione esistenziale.

Persegue, inoltre, l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale della donna, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati, attraverso l’utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione

L’Associazione, pertanto, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

  • Interventi e servizi sociali per l’assistenza, l’integrazione sociale della persona e, in particolare, per i diritti delle persone disabili e che vivono disagio sociale, istituendo rapporti con i servizi socio – assistenziali di base, come da lett.a) del comma 1, art.5 D.Lgs n.117/2017;
  • Prestazioni socio -sanitarie di cui al DPCM del 14/2/2001, con particolare riferimento al sostegno in ambito educativo e psicologico, come da lett.c) del comma 1, art.5 D.Lgs n.117/2017;
  • Educazione, istruzione, formazione professionale e attività culturali di interesse sociale con finalità educative, da lett.d) del comma 1, art.5 D.Lgs n.117/2017. In tal senso, l’Associazione potrà, ad esempio, svolgere corsi di lingua italiana per stranieri, corsi di lingue straniere, nonché potrà progettare, gestire e svolgere corsi di formazione per il personale della scuola, delle istituzioni scolastiche e universitarie sia private che pubbliche.
  • Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e di diffusione della cultura e della pratica del volontariato, da lett.i) del comma 1, art.5 D.Lgs n.117/2017 A tal fine, l’Associazione potrà, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, organizzare corsi di scrittura creativa, teatro, arte terapia, musica, nonché corsi di Tai Chi Chuan stile Yang, Dao Yin, Qi Kung.
  • Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e a qualsiasi forma di violenza e al contrasto della povertà educativa, da lett.l) del comma 1, art.5 D.Lgs n.117/2017.

L’Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come, ad esempio, attività di sponsorizzazione, licensing, vendita di gadget o di servizi al di fuori delle raccolte pubbliche di fondi occasionali, charity shop con vendita vera e propria continuativa o shop online continuativo, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l’utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L’organo deputato all’individuazione delle attività diverse che l’associazione potrà svolgere è il Consiglio direttivo.

L’Associazione può, infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

 Art. 4) Associati

Il termine associati indica le persone, fisiche e giuridiche, che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all’esercizio delle attività che ne sono l’esplicazione. Sono associati i fondatori dell’Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell’organo direttivo.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell’Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell’assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all’adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l’obbligo di contribuire alle necessità economiche dell’Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall’Organo Amministrativo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell’Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell’Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l’esame personale presso la sede dell’Associazione con facoltà di

farne copie ed estratti a spese dell’Associazione. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Ogni associato, purché iscritto nel libro soci e in regola con il versamento della quota associativa, acquista il diritto di voto in assemblea e per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l’elezione degli organi amministrativi dell’associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell’associazione. La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione.

In assenza di iscrizione al R.U.N.T.S., il Consiglio direttivo può nominare degli Associati onorari scegliendoli tra persone che si siano particolarmente distinte in Italia e all’Estero, negli studi della scienza, nella promozione del benessere psicofisico in ambito sociale e nella cultura in genere e che hanno acquisito particolari meriti nei confronti dell’Associazione.  Gli Associati onorari godono di tutti i diritti riconosciuti agli altri Associati.

Art. 5) Volontari

L’Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell’opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell’Associazione o dei progetti dell’Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto. I volontari non occasionali sono iscritti in apposito Registro dei Volontari Ai volontari possono essere rimborsate dall’Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6) Ammissione degli Associati

Chi vuole entrare a far parte dell’Associazione ne fa domanda all’Organo amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un’esplicita adesione al presente Statuto.

Sull’istanza si pronuncia l’Organo Amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all’ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull’istanza di ammissione si pronunci l’assemblea nella prima adunanza successiva.

Art. 7) Recesso ed esclusione

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l’associato può recedere in ogni tempo dall’Associazione dandone comunicazione al Consiglio direttivo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell’avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall’obbligo di pagare la quota associativa per l’anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all’Associazione.

L’associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell’Organo direttivo da comunicare all’associato dichiarato escluso; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all’assemblea, mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell’Associazione o altra modalità che assicuri la prova dell’avvenuta ricezione.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell’esclusione l’associato può essere riammesso.

Art. 8) Organi dell’Associazione

Sono Organi dell’Associazione:

  1. a) l’Assemblea degli associati;
  2. b) l’Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
  3. c) il Presidente;
  4. d) l’Organo di Controllo.

Art. 9) Assemblea degli Associati

  1. A) Funzioni

L’assemblea degli associati:

– nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell’Organo di controllo e il Revisore;

– approva il rendiconto o, in alternativa, il bilancio di esercizio e se richiesto, il bilancio sociale;

– delibera sulla responsabilità degli organi sociali;

– delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello Statuto;

– approva i regolamenti;

– delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell’Associazione;

– delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all’esclusione di un associato;

– delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

  1. B) Convocazione

L’Assemblea è convocata dall’Organo Amministrativo, presso la sede dell’Associazione o in altro luogo, almeno una volta all’anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del rendiconto annuale o, in alternativa, del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L’assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto e in regola con il pagamento della quota associativa.

L’assemblea è convocata mediante avviso, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza, dell’eventuale data di seconda convocazione e l’elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell’avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell’assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all’indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall’associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all’Associazione.

L’avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l’assemblea.

  1. C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti nel libro soci e in regola con il versamento dell’eventuale quota associativa.

Si considera quale data d’iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell’associato.

Ciascun associato esprime un solo voto. In caso di iscrizione al R.U.N.T.S., all’associato che sia un Ente del Terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all’avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l’Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

Il voto si esercita in modo palese.

In caso di associati minori d’età, il diritto di voto è esercitato dal genitore che esercita la potestà genitoriale ovvero da chi ne fa le veci.

  1. D) Svolgimento

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente del Consiglio direttivo e, in assenza di questi,  dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall’Associato indicato dall’assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell’assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell’Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l’opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell’Assemblea.

Il Presidente dell’Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell’Assemblea può ammettere l’intervento alla riunione, in qualità di esperti,

di persone non associate al fine di consentire ai presenti l’informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L’assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall’avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell’avviso di convocazione, le riunioni dell’assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

  1. a) che sia consentito al Presidente dell’assemblea l’accertamento dell’identità degli intervenuti non personalmente presenti, il regolare svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  2. b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
  3. c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l’assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

  1. E) Maggioranze

L’Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 10) Consiglio Direttivo

  1. A) Funzioni

È l’Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell’Associazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, nell’ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall’assemblea.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

– assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;

– convocare l’Assemblea degli associati;

– provvedere all’ammissione e all’esclusione degli associati;

– redigere il rendiconto economico finanziario o in alternativa il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;

– predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell’Associazione;

– compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all’Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l’impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell’Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;

– determinare le quote associative annuali, contributi specifici ed eventuali quote di ingresso;

– deliberare in merito all’ammissione ed esclusione degli associati;

– sottoporre all’assemblea proposte e mozioni;

– consentire la partecipazione dell’Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;

– conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;

– promuovere e organizzare gli eventi associativi;

– compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all’assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

  1. B) Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) ad 11 (undici) determinato dall’assemblea in sede di nomina. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all’assemblea convocata per l’approvazione del rendiconto o del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti

requisiti:

– onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall’esperienza professionale;

– professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;

– indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell’associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vice Presidente, un Segretario Generale, un Tesoriere.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all’assemblea convocata per l’approvazione del rendiconto o del bilancio dell’anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

A meno che l’Assemblea non possa disporre diversamente, la carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico.

  1. C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 2 dei suoi membri, previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell’avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l’Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l’Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

  1. a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l’accertamento dell’identità degli intervenuti non personalmente presenti, il regolare svolgimento dell’adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
  2. b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
  3. c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante. Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal

segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

  1. D) Doveri dell’ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all’attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall’intraprendere attività o dall’assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell’Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all’immagine dell’Ente o al buon corso dell’attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall’agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall’esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell’Associazione, dei creditori dell’Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt.2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile. Si applica in ogni caso il disposto dell’art. 2475-ter del codice civile.

Art. 11) Presidente e Vice Presidente dell’Associazione.

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

È eletto all’interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l’esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

In assenza del Presidente, presiede le adunanze del consiglio direttivo il Vice Presidente e, in assenza di entrambi, il consigliere più anziano d’età.  In caso di temporanea impossibilità del Presidente ad agire personalmente, inoltre, agisce in sua vece e in rappresentanza dell’Associazione il Vice Presidente. Il Presidente può anche delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Art. 12) Organo di Controllo

  1. A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l’assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione e sul suo concreto ordinamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle previsioni del DLGS n.117/2017. Può, infine, esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l’Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell’assemblea che approva il bilancio.

  1. B) Composizione

Se collegiale, l’Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l’Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell’Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l’Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell’art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l’Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Art. 13 Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l’Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all’Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Art. 14 Patrimonio dell’Associazione

  1. A) Composizione

Il patrimonio dell’Associazione è l’insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell’Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da

donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

  1. B) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all’art. 3. In coerenza con l’assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo. L’Associazione ha l’obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

 

Art. 15) Rendiconto o Bilancio

L’esercizio associativo è annuale e si chiude 31 agosto di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all’assemblea degli associati per l’approvazione annuale di un rendiconto economico finanziario.  In caso di iscrizione al RUNTS, in alternativa al rendiconto annuale, il Consiglio direttivo deve sottoporre all’assemblea per l’approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l’indicazione di proventi e oneri dell’Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l’andamento economico e gestionale dell’Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall’Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall’Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo entro il 30 giugno di ogni anno.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell’Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l’indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all’Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Art.16 Scioglimento e Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, l’Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e la stessa ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni similari o a fini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo, e saldo diversa destinazione imposta dalla legge. In caso di iscrizione al RUNTS, il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Consiglio Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art.17 Controversie

Per qualunque controversia sorgesse in dipendenza dalla esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di contenzioso, gli Associati si impegnano a non aderire ad altra autorità oltre all’Assemblea degli Associati, compresa quella giudiziaria.

Art.18 Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme di legge, alle disposizioni del codice civile e alle leggi speciali sulle associazioni. In caso di iscrizione al RUNTS, valgono le normi vigenti in materia di Enti del Terzo settore e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Firme

Signora Elena Quaranta –  Presidente

Signora Giada Alberti- Vicepresidente

Signor Marco Roncaccia- Segretario

Signor Silvio Baratta – Associato fondatore